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Ordinanza — n. 10505/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and erroneous legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10505/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for tardiness of the complaint and improper sentence conversion, but the court found these grounds were already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court. Consequently, the appeal was dismissed because it lacked the required specificity and novelty demanded by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 689, comma 1, lett. a) c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already discussed and rejected by the appellate court without providing specific, new arguments or distinct legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds reiteration of rejected arguments criminal procedure law court costs and fine intervenuta prescrizione abbandono del procedimento per truffa decorrenza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 689, comma 1, lett. a) c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.
pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez.
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849
255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez.
Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109
253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634
236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693
230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBERO MAURIZIO nato a BRA il 06/06/1974 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA PELLEGRINO; /0

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Torino, con sentenza in data 06/11/2020, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Asti in data 07/05/2018, con la quale Maurizio Barbero era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 100 di multa per il reato di truffa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione di legge in merito alla dedotta tardività della querela (primo motivo); -motivazione erronea ed incongrua con riferimento alla conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo reitera pedissequamente doglianza già devoluta in appello e da quei giudici puntualmente esaminata e disattesa, con motivazione del tutto coerente e adeguata (si legge nella motivazione: "la querela è stata tempestivamente presentata entro il termine di 90 giorni decorrente dalla sicura contezza, in capo al querelante, del fatto reato ... Infatti, Nicola Ivan venne a conoscenza del fatto oggettivo di reato il 28/07/2014, allorché l'imputato, dopo avergli detto che lo avrebbe contattato quando avrebbe avuto la disponibilità della somma pattuita, interruppe la telefonata ...") che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione.

È ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693). Manifestamente infondato è il secondo motivo. La Corte territoriale ha ampiamente motivato il proprio decisum evocando la condizione ostativa soggettiva indicata dall'art. 59 I. 689/1981. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 L'estensore Il Preente ANDREA PELLEGRINO PIERQ`MgSSINI D'AGOSTINI ///CA