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Ordinanza — n. 10502/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of appellate arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10502/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Gina Beltrame's cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant challenged the conviction for burglary, arguing the court failed to consider voluntary surrender and generic mitigating circumstances based on her criminal history and the value of stolen goods. The court ruled that such appeals are inadmissible when they lack independent, reasoned criticism of the lower court's logic and fail to introduce new facts or legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Cassation appeals are inadmissible if they merely reproduce appellate grievances without providing autonomous, specific, and exhaustive argumentation that critically engages with the reasoning of the judgment under attack.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of appellate arguments lack of independent reasoning generic mitigating circumstances voluntary surrender burden of proof criminal history relevance procedural dismissal Italy circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 133 cod. pen
A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali, come nel caso di specie, l'esistenza di numerosi precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 2017, Starace
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, Starace, Rv.
Sez. 6, n. 16155 del 07/06/1989, Riccobene
Per quanto concerne, infine, l'asserita desistenza volontaria, il cui onere probatorio incombe sull'imputato (Sez. 6, n. 16155 del 07/06/1989, Riccobene, Rv.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELTRAME GINA nata in GERMANIA il 07/05/1999 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Gina Beltrame ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 800,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2 cod.pen. (furto in abitazione, previa effrazione della porta di ingresso, in data 21 giugno 2017). In particolare la ricorrente ha lamentato:

1) la mancanza della motivazione in ordine all'ipotesi alternativa della desistenza volontaria, prospettata dalla difesa e plausibile in considerazione del rinvenimento di impronte dell'imputata solo all'esterno e non anche all'interno dell'abitazione;

2) la mancanza ed illogicità della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, giustificato, in modo irragionevole, in considerazione del valore della refurtiva, mai specificato, e dell'effrazione della porta di ingresso, che integra una specifica circostanza aggravante, che non può essere oggetto di una duplica valutazione. 2.11 ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, che, in modo del tutto congruo ed esaustivo, ha ritenuto irrilevante il rinvenimento delle impronte dell'imputata solo fuori dell'abitazione, atteso che, non abitando la stessa nella zona, le tracce si spiegano solo in considerazione del furto, ed ha negato il beneficio invocato in assenza di elementi negativi ed in considerazione dei plurimi elementi negativi, tra cui i numerosi precedenti a carico dell'imputata.

Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).

A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali, come nel caso di specie, l'esistenza di numerosi precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Peraltro, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 2017, Starace, Rv. 270986).

Per quanto concerne, infine, l'asserita desistenza volontaria, il cui onere probatorio incombe sull'imputato (Sez. 6, n. 16155 del 07/06/1989, Riccobene, Rv. 182607 - 01), la stessa non è configurabile, essendo stato il furto consumato. 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Fr