Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific connection between arguments and lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Cantar Ani was declared inadmissible because it failed to establish a specific connection between its arguments and the reasoning of the appealed appellate decision. The court found the appeal entirely abstract, noting that the lower court had already exhaustively excluded the application of Article 131-bis of the Penal Code and confirmed the suspended sentence based on the defendant's professional predatory conduct and prior similar offenses. Consequently, the court ruled that a cassation petition is inadmissible when it ignores the assertions made in the censured judgment, resulting in a ruling against the appellant for the procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a specific connection between the arguments raised and the reasoning of the decision under appeal, as the latter cannot be ignored by the reviewing court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTAR ANI nato il 27/10/1984 avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Cantar Ani ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena sospesa di mesi 3 di reclusione ed euro 100,00 di multa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod.pen. (furto tentato di beni per il valore di euro 117,19, in data 3 maggio 2016). In particolare la ricorrente ha lamentato la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., oltre che al diniego del beneficio della sospensione condizionale. 2.11 ricorso è inammissibile, in quanto del tutto a-specifico, non confrontandosi affatto con la motivazione della decisione impugnata, che, da un lato, esclude, in modo del tutto esaustivo e ragionevole, i presupposti di cui all'art. 131-bis cod.pen. (in considerazione delle modalità professionali dell'azione predatoria, della sua gravità, della non occasionalità della condotta, confermata dalla condanna per un fatto analogo, commesso appena due mesi prima rispetto a quello in esame, e per altri tipi di reati) e, dall'altro lato, conferma il beneficio della sospensione condizionale già concesso in primo grado.
Va, pertanto, ribadito che è inammissibile- il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Picardi Francesco Mari lampi D E lNCA