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Ordinanza — n. 10500/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming procedural violation regarding discretionary sentencing reduction for attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10500/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Giovanni Dall'Oca's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Dall'Oca argued that the lower court violated procedural law by applying a mandatory one-third sentence reduction for attempted theft, claiming the judge lacked discretion. The court rejected this, stating the quantification of the penalty under the relevant articles was lawful and not in violation of the statute requiring consideration of the crime's development stage.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. proc. pen.; Art. 624 cod. pen.: The court held that the application of a statutory sentence reduction for attempted theft does not constitute a procedural violation if the judge's reasoning regarding the crime's development is not manifestly illogical or contrary to the law.

Parole chiave

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attempted theft sentencing procedural violation claim discretionary reduction Cassation inadmissibility statutory minimum reduction reato di poca entità maggiorazione dissuasiva raggiungimento del valore soglia

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. proc. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 62 n.4 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
56 e 624 cod.pen., è avvenuta senza alcuna violazione di legge, con un'argomentazione non manifestamente illogica e non in contrasto con l'art. 133 cod.pen., che impone di tenere conto di tutte le modalità dell'azione e, quindi, anche del grado di sviluppo della condotta prima della sua interruzione.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
art. 56 cod.pen
art. 133 cod.pen
56 e 624 cod.pen., è avvenuta senza alcuna violazione di legge, con un'argomentazione non manifestamente illogica e non in contrasto con l'art. 133 cod.pen., che impone di tenere conto di tutte le modalità dell'azione e, quindi, anche del grado di sviluppo della condotta prima della sua interruzione.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
3.Alla inammissIbilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALL'OCA GIOVANNI nato a GENOVA il 21/08/1970 avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1.Dall'Oca Giovanni ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 90 di multa per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod.proc.pen. (tentato furto di generi alimentari in un esercizio commerciale, in data 18 settembre 2017), concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., ritenuta equivalente alla recidiva specifica e reiterata, lamentando la violazione di legge processuale in relazione alla potestà di determinazione della misura della diminuzione di pena ex art. 56 cod.pen., contenuta nella misura minima di un terzo con un'argomentazione contra legem ("perché la condotta dell'imputato sarebbe stata prossima alla piena consumazione del reato").

In particolare, ad avviso del ricorrente, visto che, come correttamente osserva la Corte territoriale, l'intervento del sorvegliante è avvenuto dopo il superamento delle casse, non potendosi prevedere prima la condotta del mancato pagamento, avallando il ragionamento della sentenza impugnata si perverrebbe alla creazione di una fattispecie tipica, che comporta automaticamente la riduzione ex art. 56 cod.pen. in misura non eccedente un terzo, in palese violazione della norma, che, al contrario, concede al giudice una discrezionalità. 2.11 ricorso è manifestamente infondato, in quanto la quantificazione della pena, in base al combinato disposto degli artt. 56 e 624 cod.pen., è avvenuta senza alcuna violazione di legge, con un'argomentazione non manifestamente illogica e non in contrasto con l'art. 133 cod.pen., che impone di tenere conto di tutte le modalità dell'azione e, quindi, anche del grado di sviluppo della condotta prima della sua interruzione. 3.Alla inammissIbilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Picardi Francesco Mara Ciampi DEPOSITATA IN CP.Nr 7i:v A