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Ordinanza — n. 10497/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetition of lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10497/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant claimed the conviction relied on equivocal evidence regarding his resemblance to a footballer and failed to explain why witness testimony was preferred over others. The court ruled that such repetitive censure lacks the specific, argumentative critique required for cassation review under Italian procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce lower court arguments without providing independent, specific, and exhaustive argumentation addressing the merits of the contested decision.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Repetition of Arguments Lack of Argumentation Procedural Inadmissibility reato di pirateria della strada imputazione di furto lesione al polso

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci
anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
4.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTOGHESE WILLIAM nato a CAGLIARI 11 16/12/1979 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Portoghese William ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, resa all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 120,00 di multa, con il riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente e delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti ed alla recidiva (furto di un'automobile, in data 12 ottobre 2021). In particolare il ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione in ordine alla propria affermata responsabilità, che è stata fondata su un elemento indiziante equivoco (l'asserita somiglianza dell'imputato con un noto calciatore) e senza alcuna spiegazione plausibile delle ragioni per cui si è ritenuta più attendibile la deposizione testimoniale indiziante in luogo di quella che avrebbe condotto ad una sentenza di assoluzione.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre le censure già dedotte in appello e rigettate con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha spiegato, in modo del tutto plausibile, quale significativo valore indiziante abbia la somiglianza (particolarmente intensa) dell'imputato al calciatore Ronaldo, riconosciuta non solo dai testi, ma anche dallo stesso giudice di primo grado, così come ha giustificato, in modo del tutto logico, la maggiore attendibilità della deposizione del proprietario del veicolo rubato (da cui si è desunto un ulteriore elemento indiziario decisivo e, cioè, la restituzione delle chiavi del mezzo da parte del padre dell'imputato, che le avrebbe ritrovate nel luogo dove il figlio aveva vissuto) rispetto a quella dell'altro teste Sanna, che ha riferito circostanze apprese dal primo e che, quindi, potrebbe averle capite male.

3. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). 4.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Francesca Picardi DEPOSITATA IN CANCE