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Ordinanza — n. 10495/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10495/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10495/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale, essendosi il giudice dell'impugnazione limitato a rinviare alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, senza affatto soffermarsi sulle problematiche relative alla propria individuazione e riconoscimento e senza neppure argomentare, nonostante il ruolo del tutto marginale attribuitogli, l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. nei propri confronti;

Regesto Legislator

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art. 114 cod.pen, art. 114 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 10495/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la violazione di legge, relativamente al capo A (fatto del 13 aprile 2015) in ordine all'erronea qualificazione del furto come consumato invece che tentato, nonostante l'arresto del mezzo ne abbia impedito il trasporto nel luogo di destinazione finale e, quindi, l'impossessamento da parte degli agenti.

Parole chiave

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altri reati furto di minore entità contravvenzioni infrazioni alle norme della circolazione furto di lieve entità infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod.pen
art. 114 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILONE SALVATORE nato a NAPOLI il 11/04/1984 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Milone Salvatore ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81, 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e 7, cod.pen. (due furti di 2 diversi motocilci, in data 13 e 18 aprile 2015). In particolare il ricorrente ha lamentato:

1) il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della propria responsabilità penale, essendosi il giudice dell'impugnazione limitato a rinviare alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, senza affatto soffermarsi sulle problematiche relative alla propria individuazione e riconoscimento e senza neppure argomentare, nonostante il ruolo del tutto marginale attribuitogli, l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen. nei propri confronti;

2) la violazione di legge, relativamente al capo A (fatto del 13 aprile 2015) in ordine all'erronea qualificazione del furto come consumato invece che tentato, nonostante l'arresto del mezzo ne abbia impedito il trasporto nel luogo di destinazione finale e, quindi, l'impossessamento da parte degli agenti.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che è del tutto a-specifico, non confrontandosi con le argomentazioni puntuali e logiche della sentenza impugnata - in particolare in ordine alla responsabilità penale dell'imputato si sono sottolineati gli indizi gravi, precisi e concordanti desunti dalla conversazioni captate, dalla localizzazione dei cellulari usati tramite la tecnologia di positioning, dai dati di transito dei veicoli, registrati dal sistema centralizzato nazionale targhe, dall'attività di riscontro della Polizia giudiziaria, evidenziando che proprio il tenore delle conversazioni e i nomi usati confermano l'uso, da parte dell'imputato, dell'utenza 3496661594, intestata ad altro soggetto, senza che, a fronte di questo inequivoco quadro indiziario, possa assumere rilevanza il mancato accertamento dei rapporti intercorrenti tra l'imputato e la titolare dell'utenza in esame; in ordine all'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.proc.pen., si è esplicitamente valorizzata l'attività di supporto, tutt'altro che marginale, dell'imputato, che ha accompagnato il complice, offerto suggerimenti ed assicurato un pronto intervento in caso di problemi; in ordine alla configurabilità del furto consumato e non semplicemente tentato, in ordine all'episodio di cui al capo A, si è precisato che gli agenti hanno conseguito la autonoma disponibilità del bene, sebbene, poi, l'abbiano persa.

Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Picardi France