Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10479/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against reduced sentence for theft, citing judicial discretion in sentencing below statutory average.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10479/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, upholding a reduced prison sentence and fine for theft committed on a bus. The defendants argued the sentencing reasoning was insufficient and below the statutory minimum, but the court ruled that detailed justification is only required when the penalty exceeds the average statutory range. Since the imposed sentence was below the calculated average, the existing general reasoning regarding the crime's gravity was deemed adequate.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 cod. pen.; The sentencing judge possesses discretion in quantifying penalties, requiring detailed motivation only when the sentence significantly exceeds the average statutory range; general expressions suffice for sentences below the average.

Parole chiave

Generato dall'IA
judicial discretion in sentencing statutory average penalty calculation theft on public transport inadmissible cassation appeal penal motivation requirements reati contro le pubbliche comunicazioni commisurazione della multa sanzione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
In particolare i ricorrenti hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen., risultando carente e meramente apparente la motivazione in ordine alla quantificazione della pena, lontana dal minimo edittale.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
art. 133 cod.pen
In particolare i ricorrenti hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen., risultando carente e meramente apparente la motivazione in ordine alla quantificazione della pena, lontana dal minimo edittale.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibili a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALKANOVIC SILVA (C.U.I. 03WLM5E) nato a BOLOGNA il 17/05/1997 AHMETOVIC SAMUELE (C.U.I. 03M1N01) nato a RIMINI il 05/08/1995 avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Salkanovic Silva e Ahmetovic Samuele hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, ha ridotto la pena in anni 1 di reclusione ed euro 200,0C) di multa (pena base anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa, ridotta per il rito), concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva, confermando la loro condanna, emessa all'esito del giudizio abbreviato, per il reato di agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 8-bis, 61 n. 5 e n. 7 cod.pen. (furto, su un autobus di linea, della somma di euro 820,00, custodita da uno dei passeggeri all'interno di una tracolla, in data 31 luglio 2020).

In particolare i ricorrenti hanno lamentato l'erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen., risultando carente e meramente apparente la motivazione in ordine alla quantificazione della pena, lontana dal minimo edittale. 2.1 ricorsi sono inammissibili, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 - 01).

Nel caso di specie, la pena base applicata, all'esito del giudizio di equivalenza delle circostanze, è inferiore alla media edittale prevista per il reato di furto semplice, pari a 21 mesi di reclusione ed ad euro 3:35 euro, per cui, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01).

Ad ogni modo, la motivazione della quantificazione della pena si rinviene implicitamente nella sentenza in cui sono puntualmente descritte le modalità dell'azione, particolarmente gravi 3. Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibili a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pr sidente Francesca