Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of legal grounds and improper penalty quantification arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint and separate appeals by Beltrame Dragica and Asanovic Sevdija inadmissible. The applicants argued against the conviction for theft and the specific sentencing, claiming contradictions and excessive penalties. The court rejected these claims, ruling that the appeals lacked specific legal violations and that the penalty, being below the average statutory range, did not require detailed justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must cite specific legal violations or defects in reasoning; when a sentence falls below the average statutory range, the judge's reference to crime gravity and offender's lifestyle suffices for motivation without detailed calculation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BELTRAME DRAGICA nato a CREMONA il 27/07/1989 ASANOVIC SEVDDA nato il 05/08/1984 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Beltrame Dragica e Asanovic Sevdija hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la loro condanna, emessa all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, 5, 6, 8-bis cod.pen. (furto, in concorso con una terza persona, di una borsa in data 19 aprile 2017, nella discesa da un treno). In particolare le ricorrenti hanno lamentato, con un ricorso comune, la contraddittorietà e illogicità della motivazione e, con ricorsi distinti, la omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena, lontana dal minimo edittale. 2.1 ricorsi sono inammissibili.
3. Per quanto concerne i ricorsi relativi alla quantificazione della pena, va ribadito che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 - 01).
Nel caso di specie, la pena base applicata, è inferiore alla media edittale prevista dall'art. 625 cod.pen. per il reato di furto pluriaggravato, per cui, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01).
Ad ogni modo, la motivazione della quantificazione della pena, in misura superiore al minimo, ma, come precisato sensibilmente inferiore alla media edittale, si rinviene implicitamente nella sentenza in cui si sono sottolineati l'oggettiva gravità dei fatti, l'intensità del dolo, lo stile di vita delle ricorrenti, dedite con sistematicità ad attività predatorie, particolarmente insidiose.
4. L'ulteriore ricorso comune alle ricorrenti (Avv. Gramatica) non contiene motivi riconducibili a quelli proponibili ex art. 606 cod.proc.pen., limitandosi ad una serie di critiche alle valutazioni dei giudici di merito, senza denunciare né una violazione di legge, né un vizio di motivazione.
5. Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibili a colpa delle ricorrenti (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estens