Italian Supreme Court dismisses appeal for theft conviction due to inadmissibility of re-evaluating evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's conviction for theft relied solely on equivocal biological traces found on a glove near the scene and an inaccurate address. The court rejected this, stating that appellate judges cannot re-evaluate factual evidence or adopt alternative fact-finding scenarios, and the appellant's theory was not incontestable enough to override the original reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; In cassation proceedings, the court of appeal cannot re-evaluate factual elements or adopt alternative fact-finding scenarios, and a claim of illogical motivation requires the appellant's theory to be incontestable rather than merely an alternative hypothesis.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLAPIETRA FEDERICO nato a SAN SEVERO il 21/02/1995 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
IE IN DIRITTO 1. Federico Colapietro,ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 n. 2 cod.pen. (furto di merce in una tabacchieria per il valore di euro 15.000,00, nella notte tra il 31 gennaio ed il 1° febbraio 2014). In particolare il ricorrente ha lamentato la mancanza, incoerenza ed illogicità della motivazione, atteso che la condanna è stata fondata sull'unico indizio equivoco della presenza di sue tracce biologiche su un guanto rinvenuto in un tratto di strada adiacente alla tabaccheria ove si è consumato il furto, senza, tuttavia, individuare alcun elemento indiziario in base a cui collegare il reperto rinvenuto per strada ed i responsabili dell'azione predatoria, e sull'ulteriore dato, peraltro del tutto inesatto, della residenza della famiglia di Colapietra nel Comune ove è avvenuto il furto.
2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a censurare la interpretazione del quadro probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto gravi, precisi e concordanti, in ordine all'attribuibilità dell'azione. predatoria al ricorrente (già segnalato nel data-base delle forze dell'ordine per fatti analoghi a quello in esame), gli indizi derivanti dalle tracce del suo materiale genetico su un guanto, rinvenuto unitamente ad arnesi di scasso, nei pressi dell'esercizio commerciale interessato, valorizzando non solo la collocazione del guanto nelle adiacenze del luogo del delitto, ma anche la contestuale presenza degli arnesi di scasso.
La censura formulata non denuncia, invero, alcuna effettiva carenza o manifesta illogicità della motivazione, limitandosi a riproporre la tesi difensiva, già sostenuta in appello, dell'insufficienza degli elementi probatori raccolti. Va, tuttavia, ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 - 01).
A ciò si aggiunga che la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589 - 02) 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Picardi Francesc