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Ordinanza — n. 10475/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for being generic and failing to specify factual or legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10475/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Alessio Puglisi against the Court of Appeal of Turin inadmissible. Puglisi argued for responsibility regarding a specific charge, but the court found the appeal manifestly generic and failed to pinpoint specific factual or legal grievances. Consequently, the appeal was rejected without merit, and Puglisi was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is manifestly generic and fails to specify the grounds of complaint in fact and law, thereby not confronting the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint specific grounds required procedural dismissal Italian criminal procedure verdetto di colpevolezza allegazioni d'asilo contraddittorie domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il ricorso è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI ALESSIO - nato a TORINO il 11/02/1982 avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

97)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Alessio Puglisi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consi estensore Il President Aless dro anal