Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10474/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10474/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10474/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI ANTONINO VINCENZO nato a FRANCAVILLA DI SICILIA il 13/06/1929 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto - unitamente a motivi aggiunti ritualmente depositati - da Antonino Vincenzo Puglisi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10474/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di merito hanno compiutamente accertato la riconducibilità all'imputato, per il tramite di Curzi Pietro, della collocazione del magnete sopra il gruppo di misura, al fine di bloccare la registrazione dei consumi di energia elettrica dell'azienda gestita dal ricorrente. Segue, a norma dell'art. 616 c:.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

Generato dall'IA
maggiore età penale indigenza processuale non provata diritti degli anziani godimento dei diritti civili vizi procedurali procedura di protezione degli adulti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLISI ANTONINO VINCENZO nato a FRANCAVILLA DI SICILIA il 13/06/1929 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

96)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto - unitamente a motivi aggiunti ritualmente depositati - da Antonino Vincenzo Puglisi avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I motivi proposti sono attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita insussistenza del delitto in contestazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

I giudici di merito hanno compiutamente accertato la riconducibilità all'imputato, per il tramite di Curzi Pietro, della collocazione del magnete sopra il gruppo di misura, al fine di bloccare la registrazione dei consumi di energia elettrica dell'azienda gestita dal ricorrente. Segue, a norma dell'art. 616 c:.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Presid e o Ranaldi Fran