Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and failure to prove decisive value of excluded testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the lower court's evaluation of evidence and fact-finding. The appellant argued that the crime did not occur and that a key witness testimony should have been admitted, but the court found these arguments amounted to a request for a new trial rather than a valid legal challenge. Consequently, the appeal was rejected as it violated the principle of specificity under Article 581 of the Code of Criminal Procedure and failed to demonstrate the decisive nature of the excluded evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal challenging the exclusion of testimony is inadmissible if the appellant fails to specify the decisive value of the excluded evidence, and attacks on the factual reconstruction constitute impermissible criticisms of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCETTA SALVATORA nato a BARCELLONA POZZO IDI GOTTO il 15/09/1972 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Salvatora Accetta avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I motivi proposti sono attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla asserita insussistenza del delitto in contestazione - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.
Quanto alla dedotta mancata assunzione di una prova decisiva, si osserva che la parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue (Sez. 6, n. 15673 del 19/12/2011 - dep. 2012, Rv. 252581 - 01), condizione che non è stata adempiuta nel caso di specie.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.1v1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il