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Ordinanza — n. 10468/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for being generic and failing to specify factual or legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10468/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Giorgio Giorgi's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued for liability regarding specific crimes, but the court found the appeal manifestly generic and lacking specific factual or legal arguments. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; An appeal is inadmissible if it is manifestly generic and fails to specify the grounds of complaint in fact and law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic complaint specific grounds required procedural dismissal Italian criminal procedure testimonianza confessione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Il ricorso è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGI GIORGIO nato a CEVA il 19/05/1982 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

85)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Giorgio Giorgi avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consiglier estensore Il Presidente