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Ordinanza — n. 10467/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against agreed sentence dismissed for lack of admissible grounds and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10467/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning on the agreed sentence met the required standards. The appellant argued for a review based on the public prosecutor's request, but the court held that only specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality are permissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals against agreed sentences are inadmissible unless based on the defendant's will, lack of correlation between request and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and the lower court's reasoning is sufficient if it addresses positive and negative elements of the agreement.

Parole chiave

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agreed sentence appeal cassation admissibility legal qualification error procedural costs criminal procedure code responsabilità penale dei minori stato di salute psichica responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Stefan avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 444 c.p
Il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Stefan avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
articolo 129 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 27 settembre 1995, Serafino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFAN DANIELA - C.U.I. 055X1FA nato il 02/02/1986 avverso la sentenza del 29/06/2021 del GIP TRIBUNALE di LODIeletcrewise-a-ge-iga-Ft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

81)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell'interesse di Daniela Stefan avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigli estensore Il Presidejzkte Alessa dro analdi F