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Ordinanza — n. 10466/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10466/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10466/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANO MARIA nato a PALERMO il 25/02/1988 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N. Il ricorso di Maria Damiano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il primo motivo è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. secondo motivo sull'aggravante ex art. 625, n. 2), cod. pen., è inammissibile in quanto non dedotto in sede di appello.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10466/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Maria Damiano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il primo motivo è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. secondo motivo sull'aggravante ex art. 625, n. 2), cod. pen., è inammissibile in quanto non dedotto in sede di appello.

Parole chiave

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testimonianza della vittima alibi dichiarazioni inverosimili risarcimento per atto illecito attendibilità dei testimoni facoltà di astenersi dal testimoniare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAMIANO MARIA nato a PALERMO il 25/02/1988 avverso la sentenza del 06/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Maria Damiano avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. Il primo motivo è manifestamente inammissibile ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. secondo motivo sull'aggravante ex art. 625, n. 2), cod. pen., è inammissibile in quanto non dedotto in sede di appello.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidevlte Aless dr. Ranaldi Francesco Mari lampi DEPOSITATA