Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10463/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10463/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10463/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVAGNA SALVATORE nato a GELA 11 18/08/1982 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Salvatore Gravagna avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I motivi proposti sono manifestamente infondati, essendo stata fondatamente esclusa l'ipotesi del tentativo, stante l'accertato passaggio dei beni sottratti, sia pure per breve tempo, sotto il dominio dei prevenuti, traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10463/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 estensore Il Presidente Ranaldi IFrancescc.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravi addebiti penali grado di gravità verdetto di colpevolezza caso di media gravità caso di rigore grado della prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVAGNA SALVATORE nato a GELA 11 18/08/1982 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

74)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Salvatore Gravagna avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I motivi proposti sono manifestamente infondati, essendo stata fondatamente esclusa l'ipotesi del tentativo, stante l'accertato passaggio dei beni sottratti, sia pure per breve tempo, sotto il dominio dei prevenuti, traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 estensore Il Presidente Ranaldi IFrancescc.