Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to impermissible criticism of fact-finding and sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeals filed by Russo and Piterà were declared inadmissible because they contained impermissible criticisms regarding the reconstruction of facts and the evaluation of evidence. The court held that the lower court's reasoning was logical and based on correct inferences, properly applying statutory criteria for sentencing discretion. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals challenging the reconstruction of facts or the evaluation of evidence are inadmissible in the court of cassation, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO PIERO nato a CATANIA il 26/06/1972 PITERA SALVATORE nato a CATANIA il 04/12/1966 avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi proposti da Piero Russo e Salvatore Piterà avverso sentenza recante - all'esito di rito abbreviato - l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri ch inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
La motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica laddove ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, gli accertamenti dei carabinieri riportati nella annotazione di servizio del :3.9.2015; inoltre, è stata fondatamente esclusa l'ipotesi del tentativo, stante l'accertato passaggio della cosa sottratta, sia pure per breve tempo, sotto il dominio dei prevenuti. In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è stata correttamente motivata con la considerazione che l'uva oggetto di furto era, per necessità naturale, esposta alla pubblica fede; allo stesso modo, l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ha trovato adeguata giustificazione nella non minima entità (10 quintali) del quantitativo sottratto, sia pure per breve tempo. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigl estensore Il Pres d te Aless dro analdi Francesco 1kia Ciampi