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Ordinanza — n. 10461/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10461/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10461/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIGLIONE NADIA nato a GENOVA il 21/08/1970 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Nadia Ghiglione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Regesto Legislator

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art. 62-bis c.p, art. 133 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10461/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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deposizione inattendibile asserzione difendibile risposta alla petizione procedura di rivendicazione nel pignoramento produzione di documenti finanziari facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis c.p
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIGLIONE NADIA nato a GENOVA il 21/08/1970 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

71)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Nadia Ghiglione avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015), atteso che il diniego delle attenuanti generiche è frutto di una complessiva valutazione negativa del fatto e della personalità dell'imputata, insindacabile in cassazione. La censura sulla ritenuta condizione ostativa alla sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata è parimenti inammissibile, non avendo la ricorrente specificamente enunciato le ragioni di diritto e i dati di fatto che sorreggono la richiesta in disamina; peraltro, trattasi di valutazione discrezionale di merito che nella specie risulta adeguatamente motivata sulla base di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità (cfr.

Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Rv. 276716 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigli e esten