Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible attacks on fact-finding and evidence evaluation by the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Pietro Murgia inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the trial court's reconstruction of facts and evaluation of evidence. The appellant argued against the application of a mitigating circumstance for minor property damage, but the court found this argument unsupported by the established facts. Consequently, the appeal was rejected as it violated the exclusive competence of the trial judge over factual matters and evidence assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain criticisms concerning the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of the material probative record, as these issues fall exclusively within the competence of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURGIA PIETRO nato a SANTA MARGHERITA LIGURE il 16/05/1981 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Pietro Murgia avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
L'unica censura proposta è manifestamente infondata, sulla scorta del condivisibile insegnamento secondo cui, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Rv. 255528 - 01); condizione che nel caso è stata motivatamente esclusa.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consi ' e estensore Il Presid