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Ordinanza — n. 10459/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10459/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10459/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVAGNA SALVATORE nato a CATANIA il 30/04/1960 avverso la sentenza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di ASTIdato avvisa allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Salvatore Gravagna ha presentato„ personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10459/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Salvatore Gravagna ha presentato„ personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza testimone a carico attendibilità dei testimoni confessione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Salvatore Gravagna ha presentato„ personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVAGNA SALVATORE nato a CATANIA il 30/04/1960 avverso la sentenza del 11/06/2021 del TRIBUNALE di ASTIdato avvisa allc parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Salvatore Gravagna ha presentato„ personalmente, ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ex art. 444 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile atteso che, con la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3.8.2017, è stata eliminata la possibilità del ricorso personale dell'imputato. Interpretando detta norma con la pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 27201001), si è stabilito che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Il ricorso va dichiarato inammissibile anche perché proposto avverso sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. senza enunciazione di motivi specifici. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 20