Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to merits-based censure on conditional sentence suspension. Appeal rejected for containing impermissible arguments on sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it contained censure on the merits regarding the conditional suspension of the sentence. The appellant argued for the benefit, but the lower court denied it based on prior convictions, current living conditions, and recidivism risk. The court upheld this decision as consistent with established case law and ordered the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they contain censure on the merits, particularly regarding the discretionary evaluation of the conditional suspension of the penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STANESCU VICTORITA MIOARA nato il 14/05/1988 avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Victorita Mioara Stanescu avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti al merito, ed in particolare alla valutazione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In proposito, il motivo dedotto reitera la stessa censura in ordine alla quale la Corte territoriale ha già offerto una risposta congrua e non manifestamente illogica, negando l'invocato beneficio sulla scorta di una precedente condanna per fatto analogo, di una denuncia per truffa del 16.7.2019, delle condizioni di vita attuale dell'imputata (priva di lavoro), della recente espiazione della pena e di una buona capacità a delinquere, tutti elementi che hanno ragionevolmente fondato una prognosi negativa di astensione dal delinquere nei confronti della Stanescu.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Con Hiliere estensore Il Presid t Francesco Ma lampi D