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Ordinanza — n. 10456/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper request for evidence re-evaluation and lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10456/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Giuseppe Alex Favara inadmissible. The appellant sought to exclude an aggravating circumstance of cunning by requesting a re-evaluation of evidence, a move the court found procedurally impermissible in this stage. The decision relied on the requirement that appeals must strictly adhere to specific statutory grounds listed in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, excluding general requests for evidence review.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals against agreed penalty sentences are inadmissible if they do not strictly address the expression of the defendant's will, the lack of correlation between request and judgment, legal misqualification of facts, or illegality of the penalty, excluding requests for evidence re-evaluation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility aggravating circumstance exclusion evidence re-evaluation request agreed penalty sentence statutory appeal grounds falsa dichiarazione della parte censura dell'accertamento dei fatti deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Alex Favara avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile.
Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 444 c.p
Il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Alex Favara avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
articolo 129 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 27 settembre 1995, Serafino
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVARA GIUSEPPE ALEX nato a CASTELVETRANO il 08/05/1998 avverso la sentenza del 26/05/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato vso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

62)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Alex Favara avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nella specie, si pretende di escludere la contestata aggravante della destrezza mediante una inammissibile richiesta di rivalutazione dei dati probatori processualmente emersi, operazione chiaramente non consentita in sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consi9j.i.Mre estensore Il Presiden Aless dr