Ordinanza — n. 10455/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Eva Passalacqua avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme'', una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 10455/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica laddove ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, il rinvenimento di parte della refurtiva all'interno dell'abitazione dell'imputata e quanto riferito alla persona offesa dal padre della Passalacqua, secondo cui la figlia aveva fatto bene a "romperle la porta e rubarle tutto". Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Eva Passalacqua avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme'', una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
La motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica laddove ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, il rinvenimento di parte della refurtiva all'interno dell'abitazione dell'imputata e quanto riferito alla persona offesa dal padre della Passalacqua, secondo cui la figlia aveva fatto bene a "romperle la porta e rubarle tutto". Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Presidente Fran