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Ordinanza — n. 10455/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10455/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10455/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Eva Passalacqua avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme'', una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10455/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica laddove ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, il rinvenimento di parte della refurtiva all'interno dell'abitazione dell'imputata e quanto riferito alla persona offesa dal padre della Passalacqua, secondo cui la figlia aveva fatto bene a "romperle la porta e rubarle tutto". Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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accusa penale momento del reato falsa dichiarazione della parte perseguimento penale per diffamazione testimonianza della vittima verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA EVA nato a COSENZA il 09/12/1984 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

61)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Eva Passalacqua avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme'', una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La motivazione della sentenza impugnata è congrua e logica laddove ha valorizzato, ai fini del giudizio di responsabilità, il rinvenimento di parte della refurtiva all'interno dell'abitazione dell'imputata e quanto riferito alla persona offesa dal padre della Passalacqua, secondo cui la figlia aveva fatto bene a "romperle la porta e rubarle tutto". Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Presidente Fran