Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10454/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible criticism of sentencing discretion under Art. 62-bis c.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10454/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Tonino Stamato inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the sentencing evaluation. The appellant challenged the lower court's decision on criminal liability, arguing against the application of Art. 133 c.p. regarding penalty calculation. The court ruled that assessing sentencing elements falls within the judge's discretionary power and is only reviewable for arbitrariness or illogical reasoning, not for substantive disagreement.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.; The assessment of sentencing elements constitutes the exercise of judicial discretion and is inadmissible for criticism in cassation unless based on mere arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability appeal sentencing discretion inadmissible appeal penalty calculation judicial arbitrariness esame di cassazione controllo della commisurazione della pena cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis c.p.
Sul punto, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 62-bis c.p
Sul punto, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015
Ciò che qui deve senz'altro escludlersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez.
sez. 4 n. 44815 del 23/10/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAMATO TONINO nato a CASSANO ALLO IONIO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

60)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Tonino Stamato avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio. Sul punto, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludlersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigl' r estensore Il Presidente Alessa dro analdi Francesco M