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Ordinanza — n. 10452/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper request for evidence re-evaluation and lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10452/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant sought a re-evaluation of evidence, which is not permitted in a review proceeding. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the Court held that only specific grounds like legal error or penalty illegality are admissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 448 c.p.p.: The appeal against a settlement sentence is inadmissible if it requests a re-evaluation of evidence or fails to cite the specific grounds of legal error, lack of correlation, or illegality of the penalty permitted by law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement sentence grounds evidence re-evaluation prohibition legal qualification error procedural costs award responsabilità penale dei minori accusa penale posizione della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Il ricorso proposto nell'interesse di Stanko 3ankovic avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile.
Art. 448 c.p.p.
Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
art. 444 c.p
Il ricorso proposto nell'interesse di Stanko 3ankovic avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p.
articolo 129 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 27 settembre 1995, Serafino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANKOVIC STANKO nato a CARBONIA il 19/02/1999 avverso la sentenza del 31/03/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdate-~94se-a-1-1-e-pafti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; • N.

57)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto nell'interesse di Stanko 3ankovic avverso sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. è inammissibile. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Sez. Un.27 settembre 1995, Serafino), l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell'accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129 c.p.p.).

Inoltre, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Nella specie, si pretende di censurare la qualificazione giuridica del fatto mediante una inammissibile richiesta di rivalutazione dei dati probatori processualmente emersi, operazione chiaramente non consentita in sede di legittimità.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 4.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consi e estensore Il Preside e Ales'.ndri Ranaldi Francesco Ma Ciam DEPO TAT