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Ordinanza — n. 10450/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to impermissible criticism of sentencing discretion under Art. 616 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10450/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Valentino Conese inadmissible because it contained impermissible criticisms regarding the sentencing evaluation. The appellant challenged a lower court's decision on liability, but the Court held that reviewing the specific application of sentencing criteria falls within the judge's discretionary powers. Consequently, the appeal was rejected as it violated the procedural limits of a legitimacy trial, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal in a legitimacy trial is inadmissible if it criticizes the judge's evaluation of sentencing criteria, as such discretion is reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal sentencing discretion legitimacy trial limits procedural costs criminal liability appeal concorso materiale di reati contravvenzione bagatellare colpa concomitante

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 133 c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L.
L. 24 luglio 2008, n. 125
2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p.
art. 62-bis c.p
Sul punto, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez.
sez. 4 n.44815 del 23/10/2015
45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONESE VALENTINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/01/1988 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; /71 N.

55)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Valentino Conese avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto attinenti alla valutazione del trattamento sanzionatorio. Sul punto, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 estensore