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Ordinanza — n. 10449/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new argument on liability and insufficient penalty reduction request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10449/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the first ground regarding criminal liability was a new argument not permitted under procedural law. The second ground concerning the equivalence of mitigating and aggravating circumstances was deemed insufficiently supported by specific factual requests. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the fines fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it introduces new arguments on criminal liability or fails to substantiate a request for reduced sentencing with specific factual grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new argument on liability equivalence of circumstances procedural penalty reduction court costs and fines dazi doganali non pagati gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAZZEO MARTIRE nato a CERIGNOLA il 27/03/1990 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

IE IN DIRITTO 1. Dazzeo Martire ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod.pen., in data 10 settembre 2008. In particolare il ricorrente ha lamentato la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità ed alla quantificazione eccessiva della pena.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il primo motivo, avente ad oggetto la motivazione in ordine all'affermata responsabilità penale, è nuovo e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.proc.pen., in quanto l'appello concerneva solo il trattamento sanzionatorio, oltre che manifestamente infondato, risultando chiaramente dalla sentenza gli inequivoci elementi indiziari a carico del ricorrente, colto nell'atto di trasportare la refurtiva, di cui ha tentato di disfarsi, durante la fuga.

4. In ordine al secondo motivo, con cui il ricorrente si è limitato ad insistere nell'istanza di riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e nella richiesta di una ulteriore riduzione della pena, è sufficiente ricordare che per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 13/03/2018, Z., Rv. 272460 - 01). Nel caso di specie, comunque, nella sentenza impugnata si è giustificato il giudizio di equivalenza delle circostanze (in luogo di quello invocato di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti) in modo del tutto esaustivo ed adeguato in considerazione dei numerosi precedenti dell'imputato.

5. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Pre 'dente DEPOSITATA Francesca Picardi IN CA"\' rPIA Franc