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Ordinanza — n. 10445/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10445/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10445/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC RENATA - C.U.I. 01XPAWT nato il 26/09/1990 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Renata Radosavljevic avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è inammissibile. In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Regesto Legislator

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art. 62-bis c.p, art. 133 c.p, art. 81 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 10445/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). La mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. è stata ragionevolmente esclusa alla luce del non minimo valore delle somme di denaro e dei beni asportati; anche la continuazione ex art. 81 cod. pen. fra i vari episodi criminosi in contestazione risulta corretta tenuto conto della commissione dei furti in luoghi diversi della struttura e in danno di più persone. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio revoca della rendita d'invalidità decisione incidentale impugnabile rinvio della rendita procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis c.p
In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 81 cod. pen
è stata ragionevolmente esclusa alla luce del non minimo valore delle somme di denaro e dei beni asportati; anche la continuazione ex art. 81 cod. pen.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC RENATA - C.U.I. 01XPAWT nato il 26/09/1990 avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Renata Radosavljevic avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, è inammissibile. In punto di trattamento sanzionatorio, va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015). La mancata applicazione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. è stata ragionevolmente esclusa alla luce del non minimo valore delle somme di denaro e dei beni asportati; anche la continuazione ex art. 81 cod. pen. fra i vari episodi criminosi in contestazione risulta corretta tenuto conto della commissione dei furti in luoghi diversi della struttura e in danno di più persone. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigl• estensore Il Presid nte Alessa dro a aldi Francesco Mir Ciampi DEPOSITATA IN CANCF