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Ordinanza — n. 10444/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual connection to the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10444/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Mohsen Hosni inadmissible because it failed to specifically address the reasoning of the lower court's decision. The appellant merely cited general jurisprudential trends without linking them to the concrete facts or arguments of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected as abstract and lacking the necessary correlation between the grounds of the appeal and the specific proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it does not specifically confront the reasoning of the decision under appeal, remaining instead an abstract illustration of general jurisprudential orientations without concrete reference to the specific case facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific connection abstract jurisprudential citation procedural defect appeal failure to confront reasoning menomazione psichica decisione monitoria nesso di causalità accertato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Sezione Seconda, n. 11951 del 29/01/2014

Giurisprudenza citata

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Sezione Seconda, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONSEN HOSNI nato il 26/05/1967 avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

IE IN DIRITTO 1. Mohsen Hosni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna, all'esito del giudizio abbreviato e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed euro 120,00 di multa per i reati di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 4 e 6, cod.pen. (tentato furto con destrezza di una borsa, in un esercizio commerciale, in data 21 settembre 2012). In particolare il ricorrente ha lamentato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento dei fatti e delle risultanze processuali, atteso che nella sentenza non viene fornita esauriente spiegazione logica o argomentazione specifica in grado di supportare la decisione adottata.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che è del tutto a-specifico, non confrontandosi affatto con i passaggi motivazionali e con le argomentazioni della decisione impugnata e non descrivendo neppure i fatti oggetto di accertamento. Invero, il ricorso si limita all'illustrazione, del tutto astratta e generica, di alcuni orientamenti della giurisprudenza di legittimità, senza alcun concreto riferimento o collegamento alla specifica vicenda processuale. Peraltro, in sede di appello, il ricorrente si era limitato ad invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ed a chiedere una ulteriore riduzione della pena, senza contestare la propria responsabilità.

Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Picardi Francesco MriCiampi DEPOSg VAT