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Ordinanza — n. 10442/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10442/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Sergio Biancu against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued for liability regarding theft, but the court found the appeal's grounds to be entirely generic and lacking specific factual or legal arguments. Consequently, the court ruled that the appealed judgment was properly motivated and immune from logical-legal defects, leading to the dismissal of the appeal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are entirely generic and non-specific, failing to pinpoint reasons of complaint in fact and law or to confront them with the arguments of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure lack of specificity dismissal of appeal censura dell'apprezzamento delle prove attendibilità dei testimoni verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCU SERGIO nato a AVIGLIANA 11 10/09/1972 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

44)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Sergio Biancu avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di furto di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 estensore Il Pr.e