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Ordinanza — n. 10439/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds failing to specify factual or legal complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10439/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Aurelio Vallone's appeal against the Court of Appeal of Turin inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Vallone argued against the lower court's finding of liability, but the appeal was rejected because its grounds were too general and lacked specific factual or legal arguments. The court ruled that the appeal failed to address the contested sentence's reasoning, violating the requirement for specific complaints under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly generic and do not specify the reasons of complaint in fact and law, nor do they confront the arguments of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Code of Criminal Procedure specific complaints procedural costs asserzione difendibile verdetto di colpevolezza controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLONE AURELIO nato a VIBO VALENTIA il 30/07/1977 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

35)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Aurelio Vallone avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, deve essere dichiarato inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente inammissibili ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto del tutto generici e aspecifici, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigli stensore Il Presjflente Alessa dro analdi Francesco a Ciampi