Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it merely reargues facts without proving manifest illogicality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Giovanni Giardina's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Giardina argued that the lower court's reasoning was incoherent and failed to prove his guilt beyond reasonable doubt regarding a theft attempt. The court rejected this, stating that the appeal merely restated the defense's position without demonstrating an inconfutable alternative to the proven facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 360, n. 2 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely censures the interpretation of evidence or fact-finding without proving that the lower court's reasoning is manifestly illogical or that the proposed alternative is inconfutable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA GIOVANNI nato a CATANIA il 07/05/1980 avverso la sentenza del 18/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1.Giardina Giovanni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 200,00 di multa, con beneficio della sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 5, cod.pen, (tentato furto aggravato per violenza sulle cose ed in numero superiore a tre, a danno della società Acqua Sud S.r.l.). In particolare il ricorrente ha lamentato la mancanza, incoerenza ed illogicità della motivazione, nella parte in cui etichetta l'assenza di contatti telefonici (come da tabulati) tra il ricorrente e uno dei correi, Viscuso, come elemento privo di rilievo probatorio, e il conseguente mancato raggiungimento della prova di colpevolezza dell'imputato oltre il parametro del ragionevole dubbio, non sussistendo alcuna prova dello 'studio' dell'area prima del tentativo di furto, né di alcuna divisione dei ruoli tra i supposti correi.
In data 30 dicembre 2021 il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, chiedendo valutarsi l'ammissibilità del ricorso e insistendo per il suo accoglimento.
2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a censurare la interpretazione del quadro probatorio e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto gravi, precisi e concordanti gli elementi probatori a carico del ricorrente in ordine all'attribuibilità al medesimo del ruolo di palo durante l'azione criminosa dei correi, evidenziando che il ricorrente si trovava dinanzi al cancello di ingresso con il proprio cavallo, che custodiva in un terreno limitrofo (circostanza che avrebbe reso maggiormente plausibile la sua presenza sui luoghi del furto contestualmente allo svolgimento dell'azione in furtiva) e che tale condotta non è giustificabile se non nell'ottica di avvertire i correi dell'eventuale presenza delle forze dell'ordine.
Dalla sentenza impugnata si evince, inoltre, che, in modo del tutto esaustivo e logico, è stata ritenuta priva di rilievo l'assenza di conversazioni telefoniche con i correi, come da tabulati, atteso che, dal contenuto del verbale di arresto in flagranza, risulta che l'imputato veniva notato con il telefono in mano e veniva invitato a spegnerlo e che dal controllo del telefono in uso al correo Viscuso si riscontrava una chiamata effettuata immediatamente prima che i carabinieri bloccassero l'imputato, verso l'utenza dello stesso, cui questi non riusciva a rispondere proprio a causa dell'intervento dei Carabinieri.
La censura formulata non denuncia, invero, alcuna effettiva carenza o manifesta illogicità della motivazione, limitandosi a riproporre la tesi difensiva, già sostenuta in appello, dell'insufficienza degli elementi probatori raccolti. Va, tuttavia, ribadito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 - 01).
A ciò si aggiunga che la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 25/01/2021, G., Rv. 280589 - 02) 3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presideite Francesca Picardi Francesco 1araJC