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Ordinanza — n. 10435/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation regarding excessive sentence quantification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10435/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Anna Rita Ottonello inadmissible. The appellant challenged the excessive sentence length, but the Court found the appeal entirely specific and failed to logically connect her arguments to the first instance judgment's reasoning. The court ruled that since the appeal ignored the specific mitigating and aggravating factors weighed by the lower court, it could not be admitted, noting that sentence gradation falls within the trial judge's discretion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 56 c.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a specific and logical connection between the arguments raised and the reasoning of the contested judgment, as the appeal cannot ignore the statements of the censured act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentence quantification judicial discretion cassation procedure attendibilità dei testimoni qualità di vittima godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 56 c.p.
Art. 133 c.p.
In considerazione dei Parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con specifico riferimento ai numerosissimi precedenti penali della ricorrente per reati contro il patrimonio, tra i quali oltre 30 episodi di furto e ricettazione, le riconosciute attenuanti (artt.
Art. 62-bis c.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
art. 56 cod. pen
art. 133 cod.pen
In considerazione dei Parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con specifico riferimento ai numerosissimi precedenti penali della ricorrente per reati contro il patrimonio, tra i quali oltre 30 episodi di furto e ricettazione, le riconosciute attenuanti (artt.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna dellla ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONELLO ANNA RITA nato a MILANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

IIE IN DIRITTO 1. Ottonello Anna Rita ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 34, 67 di multa, per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod.pen., in data 19 gennaio 2018. In particolare la ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione eccessiva della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, atteso che è del tutto a-specifico, non confrontandosi affatto con la puntuale e logica motivazione della sentenza impugnata, la quale, in ordine alla quantificazione della pena, ha confermato la scelta del primo giudice di determinare la pena detentiva in misura pari al minimo edittale e la pena pecuniaria in misura di soli euro 2 superiore al minimo edittale, su cui è stata operata la massima riduzione possibile (2/3) ex art. 56 cod. pen., nonché la riduzione di 1/3 per il rito. In considerazione dei Parametri di cui all'art. 133 cod.pen., con specifico riferimento ai numerosissimi precedenti penali della ricorrente per reati contro il patrimonio, tra i quali oltre 30 episodi di furto e ricettazione, le riconosciute attenuanti (artt. 62-bis e 62 n. 4 cod. pen.), le circostanze attenuanti sono state bilanciate in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva.

Va, pertanto, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). Peraltro, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 1.33 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 - 01).

3. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna dellla ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaeasair-Ain favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Francesca Picardi Francesco Mti Ciampi D