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Sentenza — n. 10428/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10428/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10428/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPITANO EUGENIO nato a RACALMUTO il 18/09/1978 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N. FATTO E DIRITTO Eugenio Capitano, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce nullità della sentenza impugnata in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (commesso il 23.12.2015). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10428/2022 — snpen · Corte di Cassazione: FATTO E DIRITTO Eugenio Capitano, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce nullità della sentenza impugnata in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (commesso il 23.12.2015). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata dipendenza da alcol godimento dei diritti civili guida nonostante revoca della patente maggiore età penale consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPITANO EUGENIO nato a RACALMUTO il 18/09/1978 avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N.

6) FATTO E DIRITTO Eugenio Capitano, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione con il quale deduce nullità della sentenza impugnata in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio, in relazione al contestato reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (commesso il 23.12.2015). Preliminarmente sussistono i presupposti per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basati su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, in data successiva alla sentenza impugnata (resa in data 8.10.2020, mentre il termine di prescrizione risulta spirato il 23.12.2020). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dell'odierno ricorrente, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigli re estensore Il Presidente Alessandr Ranaldi Francesc4v1 4ia Ciampi / DEPOSI TATA