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Ordinanza — n. 10211/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to valid renunciation by the Public Prosecutor.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10211/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Public Prosecutor validly renounced the criminal proceeding. Although the prosecutor initially challenged the lower court's acquittal based on a lack of subjective intent, they formally withdrew the appeal on November 30, 2021. The court ruled that this valid renunciation rendered the subsequent procedural request for a declaration of inadmissibility unnecessary and ineffective.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; A criminal appeal is deemed inadmissible when the Public Prosecutor validly renounces the prosecution, rendering any subsequent procedural objections superfluous.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility public prosecutor renunciation valid withdrawal of appeal procedural economy principle acquittal maintenance accuse di abuso maltrattamento di minori trattamento crudele e degradante

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso appare inammissibile per rinuncia validamente espressa; Che la relativa declaratoria può essere effettuata de plano, a mente dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.
art. 727 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: BAGNASCO MARIA GRAZIA nato a ASTI il 04/08/1961 avverso la sentenza del 10/05/2021 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI; • Ritenuto che con sentenza del 10 maggio 2021, il Tribunale di Asti ha assolto Bagnasco Maria Grazia dal reato a lei contestato ai sensi dell'art. 727 c.p. (in Asti in data 8/06/2019), perché il fatto non costituisce reato; Che avverso tale sentenza veniva ritualmente proposto ricorso in Cassazione dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Asti, lamentando la mancanza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; che con successiva dichiarazione in data 30 novembre 2021 il pubblico ministero ricorrente rinunciava al ricorso;

Considerato che il ricorso appare inammissibile per rinuncia validamente espressa; Che la relativa declaratoria può essere effettuata de plano, a mente dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, 18/02/2022 Il Consigliere relatore Il Presidente , iabetta Rosi Giulio Sarno „L. D