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Ordinanza — n. 10210/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive of lower court's already rejected arguments regarding crime qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated grievances previously rejected by the lower courts without new critical analysis. The appellant argued for reclassifying robbery as aggravated theft and applying a mitigating circumstance, but the territorial court had already addressed these points based on witness testimony and the crime's multi-offensive nature. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.: Appeals that simply repeat grievances already examined and rejected by the court of first instance without providing new critical arguments or evidence are inadmissible as repetitive.

Parole chiave

Generato dall'IA
repetitive appeal inadmissibility crime qualification mitigating circumstance aggravating circumstance court of cassation procedural defect recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FIORUCCI STEFANO n. ad Aprilia 8/3/1967 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 22/6/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gup del Tribunale di Latina che, in data 23/7/2020, aveva riconosciuto il Fiorucci colpevole dei delitti di rapina aggravata, detenzione e porto illegale d'arma e ricettazione della stessa, condannandolo, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro di reclusione ed euro mille di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in furto aggravato e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante ex art. 628,comma 3 n. 1, cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo og2 che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. Invero, la Corte territoriale ha congruamente esaminato le doglianze che instavano per l'alternativa qualificazione giuridica del delitto sub 1), richiamando a fondamento del diniego le dichiarazioni della teste Starita Patrizia in ordine alle modalità di commissione del fatto e ha negato la prevalenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. revocando in dubbio la stessa ravvisibilità della diminuente a fronte della pacifica natura plurioffensiva dell'illecito.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore c Il Preside