Ordinanza — n. 10209/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ALESCI FRANCESCO n. a Messina il 21/9/1989 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 12/6/2020 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza LA Corte di Appello di Messina, in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, rideterminava in anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro 1.050,00 di multa la sanzione inflitta all'Alesci in relazione al delitto di tentata rapina aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto sub g) e con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/75.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10209/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a Messina il 21/9/1989 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 12/6/2020 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza LA Corte di Appello di Messina, in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, rideterminava in anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro 1.050,00 di multa la sanzione inflitta all'Alesci in relazione al delitto di tentata rapina aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto sub g) e con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/75.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ALESCI FRANCESCO n. a Messina il 21/9/1989 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Messina in data 12/6/2020 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza LA Corte di Appello di Messina, in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, rideterminava in anni quattro,mesi sei di reclusione ed euro 1.050,00 di multa la sanzione inflitta all'Alesci in relazione al delitto di tentata rapina aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto sub g) e con riguardo alla contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/75.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170).
Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia in maniera del tutto generica insussistenti vizi e lacune motivazionali in punto di mancata rilevazione di cause di proscioglimento. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfre o Mantovano tE O S I