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Ordinanza — n. 10208/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10208/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Telesco inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The defense argued for a violation of articles 648 and 648 bis of the Penal Code regarding the legal qualification of the charged facts. The court rejected this claim because the alleged error in legal characterization was not a manifest error, as the conviction remained clearly connected to the original charges and lacked the immediate, undeniable eccentricity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The appeal based on erroneous legal qualification of facts is admissible only in cases of manifest error, which requires the qualification to be immediately and indisputably eccentric relative to the charges, a standard not met here.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification review appeal admissibility penal code provisions court of cassation recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 648 cod. pen.
Art. 648 bis cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020
281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv.
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TELESCO SALVATORE n. a S. Giorgio a Cremano il 29/12/1989 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 15/9/2021 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip dei Tribunale di Napoli, su concorde richiesta delle parti, applicava a Telesco Salvatore, concesse le attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e operata la riduzione per il rito, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 4.200,00 di multa per i delitti ascrittigli in rubrica e in dettaglio richiamati a pag. 3. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione degli artt. 648 e 648 bis cod.pen. in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato al capo D).

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione 699, giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza, con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente precisato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Rv. 279842;

Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Rv. 279573) evenienza nella specie non ravvisabile alla luce del tenore dell'incolpazione e della generica confutazione difensiva. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis A fredo Mantovano DEPOSITATA