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Ordinanza — n. 10207/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10207/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PECORARI NICOLETTA n. a Terni il 19/10/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Perugia in data 15/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/5/2019, aveva riconosciuto la Pecorari colpevole del delitto di appropriazione indebita, condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto contestato, difettando la prova dell'interversione del possesso ma ancor prima dell'insorgenza dell'obbligo restitutorio del bene locato.

Regesto Legislator

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art. 646 cod.pen; Ordinanza — n. 10207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I giudici di appello hanno correttamente tratto dalle evidenze richiamate la prova dell'interversione del possesso, in conformità al costante insegnamento di legittimità, avendo la prevenuta manifestato in senso inequivoco la volontà di dominio su un bene precariamente detenuto, omettendone la dovuta e richiesta retrocessione.

Parole chiave

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restituzione della proprietà diritto di riprendere il possesso della cosa restituzione dei conferimenti retrocessione di credito azione di rivendicazione arretrati di mantenimento

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da PECORARI NICOLETTA n. a Terni il 19/10/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Perugia in data 15/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Perugia confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 7/5/2019, aveva riconosciuto la Pecorari colpevole del delitto di appropriazione indebita, condannandola alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del delitto contestato, difettando la prova dell'interversione del possesso ma ancor prima dell'insorgenza dell'obbligo restitutorio del bene locato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame.ga, Invero, la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato, sulla base delle emergenze acquisite, la sussistenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 646 cod.pen., evidenziando che la Pecorari, in possesso di un pianoforte in forza di contratto di noleggio stipulato con la p.o., dopo aver pagato per un anno i canoni ed essersi detta interessata all'acquisito dello strumento, interrompeva i pagamenti e nonostante i solleciti e le diffide formulate ne ometteva la restituzione.

I giudici di appello hanno correttamente tratto dalle evidenze richiamate la prova dell'interversione del possesso, in conformità al costante insegnamento di legittimità, avendo la prevenuta manifestato in senso inequivoco la volontà di dominio su un bene precariamente detenuto, omettendone la dovuta e richiesta retrocessione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfred? Mantovano `-