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Ordinanza — n. 10204/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetition of lower court rejections without critical analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10204/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for violations regarding the lack of specific fraud devices and the inapplicability of leniency provisions. The court rejected these claims as repetitive grievances already dismissed by lower courts without sufficient logical correlation or new critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Artt. 131 bis, 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already rejected by the court of first instance without providing a critical correlation to the reasons for that rejection.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grievances fraud conviction procedural costs critical correlation domicilio fittizio trascuranza degli obblighi di mantenimento causa di carattere pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 640 cod.pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Anche con riguardo all'apparato circostanziale la sentenza impugnata non è in questa sede censurabile giacché, oltre al già evocato apprezzamento del danno in termini incompatibili con la diminuente dell'art. 62 n.
Art. 62 bis cod. pen.
Anche con riguardo all'apparato circostanziale la sentenza impugnata non è in questa sede censurabile giacché, oltre al già evocato apprezzamento del danno in termini incompatibili con la diminuente dell'art. 62 n.
art. 640 cod.pen
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 640 cod.pen.
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso proposto da PELLICCIONI JEAN DINO n. in Venezuela 1'1/6/1980 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Ancona in data 27/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno che, in data 21/12/2018, aveva riconosciuto il Pelliccioni colpevole del delitto di truffa continuata, condannandolo alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione ed euro 450,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 640 cod.pen. per difetto degli artifizi e raggiri e con riguardo all'assenza di valida querela in relazione all'episodio in danno di Coccia Giovanna, nonché la violazione degli artt. 131 bis, 62. n. 4 e 62 bis cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. Invero, la Corte territoriale, ha disatteso l'eccezione di parziale improcedibilità della condotta delittuosa ascritta evidenziando che la querela relativa alla casa- vacanze di Ovindoli è stata sporta congiuntamente da Valentini Angela e dalla madre Coccia Giovanna, con conseguente perfetta ritualità dell'istanza punitiva proposta.

Ha, inoltre, ampiamente confutato la tesi difensiva in ordine all'assenza di artifizi e raggiri, facendo corretta applicazione dei principi costantemente declinati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di truffe on line. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131bis i giudici d'appello ne hanno escluso l'applicabilità sia sottolineando l'entità del danno cagionato alle vittime, che preclude la possibilità di qualificare le condotte in termini di particolare tenuità, sia rimarcando i precedenti specifici che militano a carico dell'imputato, che impongono di escludere l'occasionalità dell'illecito.

Anche con riguardo all'apparato circostanziale la sentenza impugnata non è in questa sede censurabile giacché, oltre al già evocato apprezzamento del danno in termini incompatibili con la diminuente dell'art. 62 n. 4 cod.pen., i giudici d'appello hanno negato le attenuanti generiche richiamando l'assenza di positive allegazioni al riguardo a fronte di precedenti che denotano una significativa proclività a delinquere dell'imputato nello specifico settore.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria e Santis Alfredo Mantovano