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Ordinanza — n. 10203/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as repetitive grievances lacking critical correlation with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already rejected by the lower courts without providing new critical analysis. The defendant argued that the trial court incorrectly found him guilty of fraud by relying on a postpay card, claiming the evidence was re-evaluated incorrectly. The court rejected this, stating the lower court's reasoning was logical and sufficient, thus rendering the appeal a non-justifiable repetition of previous complaints.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of a repetition of grievances already examined and rejected by the court of first instance, lacking the necessary critical correlation with the reasons for that rejection.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissibility critical correlation grievance repetition cassation procedure logical sufficiency lower court reasoning accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ALFANO ROSARIO n. a Cosenza il 5/10/1973 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina in data 21/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Messina confermava la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, in data 20/11/2019, aveva riconosciuto l'Alfano colpevole del delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputato nell'illecito ascrittogli, con particolare riguardo alla sussistenza del dolo.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame. Invero, la Corte territoriale ha congruamente esaminato le doglianze che revocavano in dubbio la responsabilità del prevenuto, argomentando circa la sussistenza di una condotta concursuale sulla base dell'utilizzazione della postpay intestata al prevenuto quale terminale del pagamento effettuato dalla p.o. La difesa sollecita una rilettura delle emergenze probatorie preclusa in sede di legittimità a fronte di una piana e persuasiva lettura delle stesse da parte dei giudici di merito.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden