Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing after 2017 law change and lack of substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law abolished direct appeals by accused persons. The appeal lacked substantive grounds required by criminal procedure law, violating the statutory requirement for reasoned submissions. Consequently, the court dismissed the request and ordered the defendant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 581, lett. d) cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused after the 2017 reform are inadmissible, and appeals lacking substantive grounds violate procedural requirements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GIOVANE JESSICA n. ad Asti il 12/7/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 7/7/2021 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano confermava la decisione del Gip del Tribunale di Como che, in data 23/1/2020, aveva riconosciuto la Giovane responsabile del delitto di truffa, condannandola alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata personalmente, con atto contenente la sola espressione della volontà di impugnare e riserva dei motivi al difensore.
3. Il ricorso è per più versi inammissibile. Infatti, è proposto personalmente dall'imputata dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334) ed è, inoltre, privo delle ragioni a sostegno dell'impugnazione, in violazione dell'art. 581, lett. d), cod.proc.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfffido Mantovano e\PA-1\ NIZZ-t.A.~10..)-co 3.E