Ordinanza — n. 10198/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MANZARO MATTEO n. a S. Severo il 9/10/1973 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 9/7/2021 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Foggia, su concorde richiesta delle parti, applicava a Manzaro Matteo, esclusa la recidiva, concesse le attenuanti generiche equivalenti, con la continuazione e la riduzione per il rito, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per i delitti di tentata estorsione e di illecita detenzione e porto di un ordigno esplodente. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo il difetto di prova in punto di responsabilità, la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10198/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MANZARO MATTEO n. a S. Severo il 9/10/1973 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Foggia in data 9/7/2021 -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Foggia, su concorde richiesta delle parti, applicava a Manzaro Matteo, esclusa la recidiva, concesse le attenuanti generiche equivalenti, con la continuazione e la riduzione per il rito, la pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per i delitti di tentata estorsione e di illecita detenzione e porto di un ordigno esplodente. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo il difetto di prova in punto di responsabilità, la mancata esclusione della recidiva e l'eccessività della pena.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano r LL(A4A02.A-LÀ, i DEPOSI T