Ordinanza — n. 10191/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ELJRIRI MOHAMED n. in Tunisia il 3/10/1987 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 7/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna riformava la sentenza del Gip del Tribunale di Modena in data 19/10/2020 e, qualificato il fatto sub a) quale tentativo di rapina impropria aggravata, determinava la pena in anni tre,mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10191/2022 — snpen · Corte di Cassazione: in Tunisia il 3/10/1987 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 7/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna riformava la sentenza del Gip del Tribunale di Modena in data 19/10/2020 e, qualificato il fatto sub a) quale tentativo di rapina impropria aggravata, determinava la pena in anni tre,mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ELJRIRI MOHAMED n. in Tunisia il 3/10/1987 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 7/5/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna riformava la sentenza del Gip del Tribunale di Modena in data 19/10/2020 e, qualificato il fatto sub a) quale tentativo di rapina impropria aggravata, determinava la pena in anni tre,mesi sei di reclusione ed euro quattromila di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica. Infatti, la sentenza impugnata ha rimarcato che la ricostruzione dei fatti, e in particolare l'apprensione del registratore di cassa, denota univocamente il fine predatorio dell'azione con conseguente impossibilità di accedere alla prospettazione difensiva che postula la scomposizione del reato complesso nelle fattispecie semplici di percosse, tentate lesioni e danneggiamento.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria