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Ordinanza — n. 10183/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10183/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10183/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) GALLIDORO GIUSEPPE n. a Palermo il 10/4/1978 2) TERRANOVA MARIA n. a Sassuolo il 22/4/1987 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 26/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Gip del Tribunale di Modena che, in data 20/11/2019, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Gallidoro e la Terranova colpevoli dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannando ciascuno, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione: 2.1 Gallidoro Giuseppe personalmente, deducendo la mancanza di motivazione in punto di responsabilità;2.2 il difensore di Terranova Maria, il quale ha dedotto la violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva e la mancanza di motivazione in ordine all'aumento irrogato a titolo di continuazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10183/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Gallidoro Giuseppe è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334).

Parole chiave

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censura formulata in modo carente modifica della sentenza permesso di promuovere un procedimento penale ripudiazione commisurazione della pena per rapina infrazione privilegiata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) GALLIDORO GIUSEPPE n. a Palermo il 10/4/1978 2) TERRANOVA MARIA n. a Sassuolo il 22/4/1987 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bologna in data 26/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bologna confermava la decisione del Gip del Tribunale di Modena che, in data 20/11/2019, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Gallidoro e la Terranova colpevoli dei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannando ciascuno, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.400,00 di multa. 2.Hanno proposto ricorso per Cassazione: 2.1 Gallidoro Giuseppe personalmente, deducendo la mancanza di motivazione in punto di responsabilità;2.2 il difensore di Terranova Maria, il quale ha dedotto la violazione di legge con riguardo all'applicazione della recidiva e la mancanza di motivazione in ordine all'aumento irrogato a titolo di continuazione.

3. Il ricorso di Gallidoro Giuseppe è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334).

4. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Terranova è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte territoriale ha correttamente scrutinato la doglianza difensiva relativa alla sussistenza della recidiva specifica ed infraquinquennale, evidenziando che il reato a giudizio, confrontato con i precedenti per truffa, furto, minaccia, percosse e lesioni, consente di ravvisare un percorso criminale ingravescente ed un'accentuata pericolosità della prevenuta, valutazione aderente agli esiti processuali e al costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia. 4.1 Palesemente infondata è la censura che concerne l'aumento operato a titolo di continuazione per il delitto di lesioni aggravate, avendone i giudici d'appello confermato la congruità alla luce delle modalità dell'aggressione strumentale patita dalla vittima sul luogo di lavoro. 5.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis A redo M