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Ordinanza — n. 10182/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10182/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10182/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da EL FEDI AIMEN n. in Tunisia il 9/5/1998 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 9/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/3/2019, aveva riconosciuto il prevenuto colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen. ed operata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per l'addebito ascrittogli.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10182/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per genericità delle doglianze che appaiono prive del necessario tasso di correlazione critica e argomentativa con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata. Invero, i giudici d'appello hanno ampiamente esposto le ragioni che rendono inattendibile il preteso rinvenimento casuale da parte del prevenuto dei beni ricettati, costituiti da una borsa e 17 collane, successivamente posti in vendita, ma la difesa non si confronta dialetticamente con i rilievi svolti, attestando le proprie censure su assunti apodittici e privi di pregnanza confutativa.

Parole chiave

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ricettazione ripetizione dell'indebito aggiudicazione all'incanto contraffazione di merci pena accessoria dazi doganali non pagati
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da EL FEDI AIMEN n. in Tunisia il 9/5/1998 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 9/7/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/3/2019, aveva riconosciuto il prevenuto colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2, cod.pen. ed operata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per l'addebito ascrittogli.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità delle doglianze che appaiono prive del necessario tasso di correlazione critica e argomentativa con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata. Invero, i giudici d'appello hanno ampiamente esposto le ragioni che rendono inattendibile il preteso rinvenimento casuale da parte del prevenuto dei beni ricettati, costituiti da una borsa e 17 collane, successivamente posti in vendita, ma la difesa non si confronta dialetticamente con i rilievi svolti, attestando le proprie censure su assunti apodittici e privi di pregnanza confutativa.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano ('Au DEPOSITAT