Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness of sentencing criticism and adequate lower court motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the defense's claims regarding sentencing calculation and the denial of generic mitigating circumstances. The lower court properly justified its refusal to apply Article 62 bis of the Penal Code by citing the victim's persecutory nature, the defendant's criminal history, and the lack of positive factors for leniency. Since the first-instance judgment provided sufficient reasoning based on a balanced assessment of sentencing parameters, the appellate court found no grounds for intervention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the discretionary sentencing decisions of the lower courts if they are supported by adequate motivation and a balanced assessment of the relevant parameters.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CATANZARO RICCARDO n. a Palermo 11/8/1987 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 26/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Gup del locale Tribunale che, in data 4/6/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Catanzaro colpevole del delitto di tentata rapina aggravata, condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alle aggravanti ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena con specifico riguardo al diniego delle attenuanti generiche e all'operato giudizio di comparazione.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. La Corte di merito ha ben spiegato le ragioni alla base del diniego delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., richiamando la gravità del fatto, avente connotati persecutori nei confronti della vittima, i numerosi, anche specifici, precedenti penali dell'imputato e l'assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini dell'invocata attenuazione sanzionatoria. La sentenza impugnata ha parimenti fornito congrua giustificazione in relazione all'impossibilità di rivisitare il giudizio di comparazione con riconoscimento della prevalenza dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., benevolmente riconosciuta dal primo giudice, ed ha argomentato la congruità della sanzione irrogata. Siffatte valutazioni non sono suscettibili di censura in sede di legittimità in quanto sorrette da adeguata motivazione, frutto di ponderato apprezzamento dei parametri dosinnetrici.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Mari. e Santis Alfredo Ma