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Ordinanza — n. 10180/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10180/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10180/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAZZARA GIUSEPPE n. a Palermo il 29/1/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 16/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 8/7/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Mazzara colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma di giudizio di responsabilità per il delitto contestato e l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 628 cod.pen; Ordinanza — n. 10180/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685; n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina azione civile risarcimento alle vittime di reati risarcimento per atto illecito reato di poca entità infrazione molto grave

Disposizioni normative citate

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art. 628 cod.pen
sebbene la Corte di merito abbia fondatamente segnalato l'impossibilità di ricondurre alla categoria della particolare tenuità la somma di euro 310,00 sottratta ed evidenziato la plurioffensività del delitto ex art. 628 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAZZARA GIUSEPPE n. a Palermo il 29/1/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 16/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 8/7/2020, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto il Mazzara colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti ed operata la riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma di giudizio di responsabilità per il delitto contestato e l'erronea applicazione della legge penale con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen.

3. Il primo motivo è inammissibile per genericità dal momento che la difesa si limita ad addurre l'assenza di motivazione senza specificare le lacune argomentative in cui sarebbe incorsa la Corte di merito. La mancata esposizione delle ragioni che fondano la doglianza, in violazione dell'art. 581 lett.

d) cod.proc.pen. ne conclama l'irricevibilità. 3.1 Ad esiti di manifesta infondatezza deve pervenirsi riguardo al secondo motivo. La difesa censura il diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. sebbene la Corte di merito abbia fondatamente segnalato l'impossibilità di ricondurre alla categoria della particolare tenuità la somma di euro 310,00 sottratta ed evidenziato la plurioffensività del delitto ex art. 628 cod.pen. Questa Corte ha in più occasioni precisato che, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685; n. 50660 del 05/10/2017, Rv. 271695).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Pr