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Ordinanza — n. 10179/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10179/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ESPOSITO FEDERICO n. a Roma il 27/2/1988 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 30/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Latina in data 23/10/2020, riconosciute le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno prevalenti sulle aggravanti contestate, determinava in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta all'Esposito per il delitto di rapina aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma di giudizio di responsabilità per il delitto contestato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10179/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure in punto di qualificazione giuridica della condotta già scrutinate dalla Corte di merito e disattese con corretti argomenti giuridici. La difesa mira ad una rilettura delle emergenze probatorie, prospettando il concorso formale di due fattispecie (furto aggravato e tentata rapina aggravata), senza considerare che la cliente della farmacia, che si assume proprietaria della banconota sottratta, andrebbe in tale evenienza qualificata come p.o. del reato contestato senza che la circostanza abbia attitudine a mutarne il titolo, risultando l'apprensione diretta conseguenza della minaccia a mano armata formulata dal prevenuto.

Parole chiave

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rapina minaccia pericolo di traffico di stupefacenti tentata estorsione imputazione di furto falsificazione di monete
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ESPOSITO FEDERICO n. a Roma il 27/2/1988 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 30/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Gip del Tribunale di Latina in data 23/10/2020, riconosciute le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno prevalenti sulle aggravanti contestate, determinava in anni due, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa la pena inflitta all'Esposito per il delitto di rapina aggravata. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla conferma di giudizio di responsabilità per il delitto contestato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure in punto di qualificazione giuridica della condotta già scrutinate dalla Corte di merito e disattese con corretti argomenti giuridici. La difesa mira ad una rilettura delle emergenze probatorie, prospettando il concorso formale di due fattispecie (furto aggravato e tentata rapina aggravata), senza considerare che la cliente della farmacia, che si assume proprietaria della banconota sottratta, andrebbe in tale evenienza qualificata come p.o. del reato contestato senza che la circostanza abbia attitudine a mutarne il titolo, risultando l'apprensione diretta conseguenza della minaccia a mano armata formulata dal prevenuto.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna M