Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10173/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfounded arguments regarding recidivism in a criminal conviction case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10173/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Rampello's appeal against the second-instance conviction inadmissible due to the manifest unfoundedness of his complaints. The lower court had firmly established that Rampello, a habitual offender, exhibited absolute insensitivity to penalties, justifying the recidivism aggravation rather than mere criminal progression. Consequently, the appeal was rejected, and Rampello was ordered to pay the procedural costs and a specific monetary fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 642 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the complaints are manifestly unfounded, as the court has already comprehensively demonstrated the existence of recidivism and the offender's persistent criminal attitude.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal recidivism habitual offender inadmissible appeal manifest unfoundedness procedural costs Cassa delle Ammende Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 642 cod. pen.
Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, aveva riconosciuto il Rampello colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen., condannandolo alla pena di anni uno,nnesi tre di reclusione.
Art. 366 c.p.c.
art. 642 cod.pen
Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, aveva riconosciuto il Rampello colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen., condannandolo alla pena di anni uno,nnesi tre di reclusione.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da RAMPELLO GIOVANNI n. a S. Biagio Platani il 26/12/1963 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 31/3/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 21/1/2020, aveva riconosciuto il Rampello colpevole del delitto ex art. 642 cod.pen., condannandolo alla pena di anni uno,nnesi tre di reclusione. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. La Corte territoriale ha ampiamente argomentato la sussistenza della recidiva, evidenziando che l'imputato, plurirecidivo e dichiarato delinquente abituale, ha dimostrato anche in occasione del reato a giudizio l'assoluta insensibilità alla sanzione penale sicché più che di progressione criminosa deve ritenersi a suo carico una costante e durevole persistenza nel delitto, pienamente integrante l'aggravante contestata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Alfredo Mantovano DEPOSITATA i IN CANCE"...L.F.n:.